Errori e Controversie

Attraverso l’estratto conto, inviato dalla banca, il titolare di un Conto Corrente può, oltre che ritrovare tutte le operazioni effettuate sul suo conto in un determinato periodo di tempo, anche riscontrare anomalie ed errori compiuti dall’istituto a suo discapito.

Se il correntista trova un errore nel suo Conto Corrente o vi siano questioni oggetto di controversia con la banca, è previsto che faccia pervenire all’Ufficio Reclami dell’istituto bancario una copia della propria contestazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna allo sportello (con, in quest’ultimo caso, ricevuta di consegna).

Entro un arco di tempo di 60 giorni o di 90 giorni nel caso in cui la contestazione verta su servizi di investimento, l’Ufficio Reclami della banca deve dare una risposta al correntista.

Se non perviene la risposta o questa risulta non soddisfacente, il titolare del Conto Corrente può fare riferimento all’Ombusdman (Giurì Bancario), che agevola la risoluzione di questioni problematiche tra correntista e banca. Se l’Ombusdman si pronuncia a favore del correntista, viene fissata una data per eseguire la sua decisione. In presenza di una decisione sfavorevole, il correntista può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale ordinario).

Prima di rivolgersi all’Ombusdman il correntista non deve ancora aver interpellato l’Autorità Giudiziaria, e il danno economico subito non deve superare la somma-limite di 50 mila Euro (per ricorsi su operazioni antecedenti al 1° gennaio 2006, tale limite è fissato a 10 mila Euro).

Dal 2007 è stata comunque istituita dall’Abi un’altra figura utile per risolvere situazioni di controversia tra il titolare del Conto Corrente e la banca: il conciliatore bancario, un professionista che, riconosciuto dal Ministero della Giustizia e iscritto nel registro degli organismi di conciliazione, mette a disposizione la sua competenza per permettere al correntista di raggiungere un accordo con la Banca entro 60 giorni lavorativi, per poi omologare l’intesa raggiunta presso il Tribunale. Qualora non si raggiungesse l’accordo, il correntista ha la possibilità di rivolgersi al giudice.