L’assegno bancario è un strumento di pagamento diffuso, che sostituisce il denaro liquido: attraverso l’ordine di pagamento (l’assegno) avanzato dal richiedente (il traente) alla propria banca (il trattario), questa effettuerà il versamento a favore della persona di cui è stato specificato nome e cognome (il beneficiario).
Dopo aver aperto un conto corrente è possibile per il correntista fare richiesta del libretto degli assegni alla banca, con cui poi, si apre la convenzione da cui deriva la concreta concessione del carnet e la possibilità di utilizzarlo.
Quando si utilizza l’assegno per effettuare il pagamento si deve conoscere il termine tecnico “girata” con cui chi paga trasferisce l’assegno compilato in ogni sua parte al beneficiario. Nel "girare" l’assegno ci si assume la responsabilità di coprire la somma di denaro indicata sull’assegno.
L’assegno “non trasferibile” indica che attraverso l’assegno stesso può essere pagato solo il beneficiario il cui nome è specificato sull’assegno.
Una volta ricevuto un assegno, ci sono dei tempi da rispettare per ottenere l’importo specificato nell’assegno. Si arriva ad un massimo di 8 giorni dalla sua emissione, se il beneficiario risiede nello stesso comune della banca di chi lo ha emesso, e ad un massimo di 15 giorni se, invece, il beneficiario risiede in un comune diverso da quello della banca di chi lo ha emesso.
Nel compilarlo, si devono riempire tutti i campi previsti sull’assegno bancario che sono:
- Luogo e data: importanti per il rispetto dei tempi per la riscossione della somma.
- Importo in cifre: si devono sempre indicare due decimali.
- Importo in lettere: prevale sempre sull’importo in cifre anche in caso di discordanza con questo.
- Il beneficiario: il nome della persona a cui va girato l’assegno.
- Firma di chi emette: è la firma del titolare del conto corrente che emette l’assegno, e deve coincidere con quella registrata dalla banca.